Art. 1.

      1. Ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni che partecipano, a decorrere da periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, con contributi a fondo perduto a spese relative ad opere pubbliche è attribuito un credito di imposta pari all'ammontare delle spese medesime aumentato di un coefficiente di maggiorazione definito con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che le spese siano relative ad opere pubbliche la cui tipologia è definita con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione e nella misura in cui le spese sono sostenute effettivamente da uno dei soggetti di cui al medesimo comma.